Il caso

Un lavoratore viene incaricato di tinteggiare il soffitto di un sepolcreto familiare (una superficie di appena 5,28 mq, per un lavoro stimato in 10-15 minuti). Il datore di lavoro gli fornisce una scala a pioli aperta a 180°, lunga 4,83 metri, appoggiata allo spigolo tra parete e soffitto.

Per raggiungere il centro del soffitto, il lavoratore è costretto ad assumere una postura precaria: sale sul penultimo gradino, ha le mani impegnate con il pennello e il secchiello di colore. Cade, riportando lesioni gravi.

I gradi di giudizio

  • Tribunale di Camerino (9/2/2010): condanna del datore di lavoro
  • Corte d'Appello di Ancona (31/5/2012): conferma, ridotta solo la provvisionale
  • Cassazione penale, Sez. IV (4 luglio 2014, n. 29266): rigetta il ricorso, condanna definitiva

Il datore si difendeva sostenendo che:

  • la superficie era piccola e il lavoro brevissimo → la scala era giustificata ex art. 111 D.lgs. 81/2008
  • il lavoratore avrebbe dovuto usare la cintura di trattenuta
  • la caduta era dovuta a imprudenza del dipendente

Il principio della "disattenzione indotta"

La Cassazione respinge tutte le censure con una motivazione che è oggi un paradigma in materia di sicurezza sul lavoro:

"Non si vede infatti come il lavoratore avrebbe potuto imbiancare il centro del tetto, appoggiando a turno ai quattro angoli del locale la scala aperta a 180 gradi"

La Corte chiarisce che la condotta del lavoratore — per quanto apparentemente imprudente — era stata indotta dall'inadeguatezza dell'attrezzatura fornita. Il datore aveva messo a disposizione una semplice scala a pioli quando l'unica attrezzatura idonea a consentire un lavoro in sicurezza era il trabattello o, quantomeno, dei cavalletti a norma.

Il quadro normativo

L'art. 111, comma 3, del D.lgs. 81/2008 (già art. 36-bis D.lgs. 626/1994) dispone che la scala a pioli può essere utilizzata come posto di lavoro in quota solo quando:

  • l'uso di attrezzature più sicure non è giustificato a causa del limitato livello di rischio
  • la breve durata di impiego lo consente
  • le caratteristiche dei siti non possono essere modificate

Nel caso di specie, la scala a pioli era stata scelta per ragioni economiche ("il montaggio e lo smontaggio del trabattello avrebbe richiesto più tempo" e avrebbe "fatto salire di non poco il prezzo della lavorazione"), criterio che la Cassazione respinge nettamente.

Conseguenze pratiche

La sentenza afferma due principi fondamentali:

  1. Il datore non può invocare il dovere di diligenza del lavoratore quando è lui stesso a creare le condizioni di pericolo con attrezzature inadeguate
  2. La scelta dell'attrezzatura non può essere dettata da ragioni economiche o di mera convenienza, ma solo da valutazioni tecniche di sicurezza

Il principio vale a prescindere dalla durata del lavoro: anche un'attività di pochi minuti in quota giustifica l'uso del trabattello o di altra attrezzatura conforme, se la scala a pioli non consente al lavoratore di operare in condizioni di sicurezza e con un appoggio adeguato.

Per la difesa

Nei procedimenti per infortuni su scala, il punto decisivo è la verifica della idoneità dell'attrezzatura rispetto al compito specifico. La difesa del datore non può fondarsi sull'imprudenza del lavoratore se l'attrezzatura era oggettivamente inadeguata. Viceversa, se la scala era a norma e idonea al compito, e il lavoratore ha tenuto una condotta abnorme e imprevedibile, il nesso causale può interrompersi.