Introduzione

La confisca per equivalente costituisce uno degli strumenti più efficaci a disposizione del legislatore e dell’autorità giudiziaria per aggredire i patrimoni illeciti. Si tratta di una misura che consente di sottrarre al responsabile di un reato beni o somme di valore corrispondente al profitto conseguito, anche quando il cespite originario non sia più rintracciabile o disponibile. La sua rilevanza pratica è cresciuta esponenzialmente negli ultimi anni, soprattutto nei settori della criminalità economica, dei reati contro la pubblica amministrazione e della sicurezza sul lavoro.

Natura giuridica polimorfa

La confisca per equivalente presenta una natura giuridica articolata che dottrina e giurisprudenza hanno progressivamente chiarito nel tempo. Essa non si presta a una qualificazione unitaria, potendo assumere le vesti di:

  • misura di sicurezza patrimoniale, ai sensi dell’art. 240 c.p., applicabile quando non sia possibile la confisca diretta del bene;
  • sanzione patrimoniale autonoma, specialmente nei reati contro la pubblica amministrazione disciplinati dall’art. 322-ter c.p.;
  • misura ripristinatoria volta a sottrarre le risorse economiche derivanti dall’illecito.

Questa polimorfia ha conseguenze rilevanti sul piano applicativo, incidendo sui presupposti, sui limiti e sulle garanzie che assistono la misura.

Confisca diretta e confisca per equivalente

È fondamentale distinguere tra confisca diretta e confisca per equivalente. La prima opera quando il bene frutto o profitto del reato è ancora nella disponibilità dell’autore e può essere direttamente aggredito. La seconda, invece, entra in gioco quando:

  • il bene originario non è più rintracciabile;
  • il bene è stato trasferito a terzi;
  • la confisca diretta risulta altrimenti impossibile per ragioni giuridiche o materiali.

In questi casi, il legislatore consente di colpire beni di valore corrispondente, garantendo comunque l’effetto ablativo dell’illecito.

Ambito applicativo nei reati contro la PA

L’art. 322-ter c.p. disciplina la confisca del profitto e del prezzo dei reati contro la pubblica amministrazione. La norma prevede espressamente che la confisca possa essere disposta per equivalente, rendendo possibile l’aggressione patrimoniale anche quando il profitto sia stato dilapidato o occultato. Si pensi ai casi di corruzione o concussione in cui le risorse illecite siano state investite in attività economiche o trasferite a società fiduciarie.

Reati tributari e responsabilità degli enti

Anche nel settore dei reati tributari, il D.Lgs. 74/2000, come modificato dall’art. 1 della L. 244/2007, prevede la confisca per equivalente del profitto ottenuto attraverso dichiarazione infedele o occultamento di attività. Parimenti, il D.Lgs. 231/2001, all’art. 19, consente la confisca del profitto della persona giuridica responsabile in forma equivalente, strumento sempre più utilizzato anche nei procedimenti per violazioni in materia di sicurezza sul lavoro.

Sviluppi giurisprudenziali recenti

Le Sezioni Unite n. 13783/2025

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno affrontato la questione del concorso di persone nel reato e confisca per equivalente, chiarendo che la misura può essere disposta nei confronti di tutti i compartecipi in relazione ai profitti complessivamente realizzati, fermo restando il limite della proporzionalità.

La sentenza CEDU Florio et Bassignana c. Italia (5 febbraio 2026)

La Corte europea dei diritti dell’uomo ha affrontato la vexata quaestio del cumulo tra confisca e risarcimento del danno erariale, stabilendo che tale cumulo può configurare una violazione del principio di proporzionalità qualora l’aggressione patrimoniale complessiva risulti eccessiva rispetto al profitto del reato.

Tutela del terzo in buona fede

La Cass. 13109/2025 ha rafforzato la protezione del terzo in buona fede, chiarendo che la confisca per equivalente non può incidere su beni acquistati legittimamente da soggetti estranei alla condotta illecita, a meno che non sia dimostrata la loro connivenza.

Profili problematici applicativi

Permangono criticità significative nella prassi applicativa:

  • nozione di profitto: la distinzione tra profitto lordo e netto, con la possibilità di sottrarre le spese sostenute per la realizzazione del reato;
  • disponibilità del bene: la dimostrazione dell’impossibilità della confisca diretta;
  • sopravvenienze: la gestione dei beni acquistati dopo la commissione del reato ma con risorse illecite.

Conclusione pratica

La confisca per equivalente si conferma uno strumento indispensabile nel contrasto alla criminalità economica, ma richiede un’attenta valutazione caso per caso. È essenziale che l’operatore del diritto verifichi:

  • l’esatta qualificazione giuridica della misura nel caso concreto;
  • il rispetto dei principi di proporzionalità e legalità;
  • la tutela dei diritti dei terzi coinvolti.

Solo un approccio rigoroso garantisce l’efficacia dello strumento senza sacrificare le garanzie fondamentali del sistema penale.