Introduzione
La delega di funzioni disciplinata dall’art. 16 del D.Lgs. 81/2008 è uno strumento essenziale per la gestione della sicurezza sul lavoro nelle organizzazioni complesse. Tuttavia, come evidenziato da due recenti arresti della Corte di Cassazione, il delegante non può considerarsi completamente esonerato da responsabilità. L’art. 299 del medesimo decreto introduce infatti un principio cardine: la posizione di garanzia resta in capo al datore di lavoro anche dopo la delega, almeno con riferimento all’obbligo di alta vigilanza.
Delega di funzioni: presupposti e limiti
L’art. 16 del Testo Unico stabilisce che la delega è ammessa a condizione che:
- risulti da atto scritto con data certa;
- il delegato possieda requisiti di professionalità ed esperienza adeguati alla natura delle funzioni delegate;
- siano attribuiti poteri di organizzazione, gestione e controllo;
- sia conferita l’autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni;
- la delega sia accettata per iscritto dal delegato.
Come chiarito dalla Commissione consultiva permanente nell’Interpello n. 7/2015, la mancanza anche di uno solo di questi requisiti rende la delega inefficace, con la conseguenza che i poteri restano formalmente in capo al delegante (cfr. TU-81-08-Ed.-Gennaio-2026.pdf, p. 1191).
La Cassazione sul “datore di fatto”: Sez. III, n. 13809/2025
La Corte di Cassazione, Sezione III, con sentenza del 9 aprile 2025 (n. 13809/2025), ha affrontato il tema del datore di lavoro di fatto. Il principio affermato è che, nelle strutture aziendali articolate, la titolarità formale della posizione di garanzia può non coincidere con l’effettivo esercizio dei poteri decisionali. In tal caso, il soggetto che di fatto dirige l’organizzazione risponde a titolo di garante, indipendentemente dall’eventuale delega formale conferita.
Questo orientamento si colloca nel solco tracciato dalla più attenta dottrina, secondo cui «un conto è individuare le persone fisiche che, all’interno delle organizzazioni complesse, sono titolari dei poteri dai quali deriva la loro responsabilità; altro discorso è la delega di funzioni che riguarda un momento successivo» (Casaroli, Giunta, Guerrini, Melchionda, La tutela penale della sicurezza del lavoro, p. 86).
Obbligo di alta vigilanza: Sez. IV, n. 25729/2025
La Corte di Cassazione, Sezione IV, con sentenza del 14 luglio 2025 (n. 25729/2025), ha ulteriormente precisato i limiti della delega con riferimento all’obbligo di alta vigilanza del vertice aziendale. Secondo i giudici di legittimità, il datore di lavoro delegante conserva un obbligo di supervisione che non si esaurisce nella mera verifica formale della delega, ma impone un controllo sostanziale sull’operato del delegato.
In particolare, la Cassazione ha stabilito che:
- la delega non esclude l’obbligo di vigilanza in ordine al corretto espletamento delle funzioni trasferite (art. 16, comma 3, D.Lgs. 81/2008);
- il delegante deve verificare che il delegato disponga effettivamente delle risorse necessarie e che eserciti i poteri ricevuti;
- la culpa in eligendo può configurarsi solo in caso di scelta manifestamente inadeguata del delegato, non per qualsiasi evento dannoso verificatosi.
Il rapporto con la responsabilità degli enti (D.Lgs. 231/2001)
Le pronunce in esame si inseriscono in un quadro più ampio che comprende la responsabilità amministrativa degli enti disciplinata dal D.Lgs. 231/2001. La delega di funzioni in materia di sicurezza, per essere efficace anche ai fini della responsabilità dell’ente, deve rispettare i requisiti previsti dall’art. 16 ed essere accompagnata da adeguati protocolli di controllo.
Come osservato dalla dottrina, «l’operatività della delega sarebbe circoscritta all’occasionale disfunzionalità dei mezzi o delle misure predisposte», mentre «la responsabilità datoriale non verrebbe meno quando l’infortunio è conseguenza di scelte di sistema» (Casaroli, Giunta, Guerrini, Melchionda, op. cit., p. 40).
Conclusione pratica
Alla luce delle recenti pronunce, emerge con chiarezza che la delega di funzioni non rappresenta un “lasciapassare” per il datore di lavoro. Per ridurre il rischio di responsabilità, è necessario:
- verificare rigorosamente i requisiti di professionalità del delegato;
- conferire un’autonomia di spesa effettiva e non meramente formale;
- mantenere un sistema di monitoraggio sull’attività del delegato;
- intervenire tempestivamente in caso di segnali di inadeguato esercizio delle funzioni delegate.
Il principio cardine resta quello dell’art. 299: la posizione di garanzia è indelegabile nella sua essenza, e il datore di lavoro risponde sempre dell’obbligo di alta vigilanza, a meno che non dimostri di aver fatto tutto quanto ragionevolmente possibile per garantire la sicurezza dei lavoratori.
Avv. P. Bottacini Cassazione penale, Sez. III, n. 13809/2025; Cassazione penale, Sez. IV, n. 25729/2025