Detenzione in carcere in attesa di REMS dopo proscioglimento: illegittimità e rimedi
Il quadro normativo di riferimento
Quando un imputato viene prosciolto per incapacità di intendere e di volere ai sensi dell’art. 88 c.p., il codice di procedura penale prevede conseguenze specifiche in materia di misure cautelari.
L’art. 300 c.p.p. stabilisce che la custodia cautelare in carcere perde efficacia con il provvedimento che dichiara l’imputato incapace di intendere e di volere. In linea di principio, si tratta di una norma che dovrebbe assicurare l’immediata liberazione della persona.
Tuttavia, la prassi evidenzia una grave criticità: il soggetto prosciolto viene spesso destinato a una Residenza per l’Esecuzione delle Misure di Sicurezza (REMS), ma i posti disponibili non sono sufficienti. Di conseguenza, l’imputato resta in carcere in attesa di un posto che non è disponibile.
Il problema delle liste d’attesa: i numeri
I dati diffusi dal Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria nel 2021 descrivono una situazione particolarmente grave:
- 750 persone erano in lista d’attesa per un posto in REMS
- 98 di esse si trovavano ancora ristrette in carcere
- La permanenza media in questa condizione era di 304 giorni
Questi numeri attestano un difetto sistemico di effettività delle misure di sicurezza, come efficacemente rilevato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 22/2022.
L’illegittimità costituzionale e convenzionale
La Consulta ha evidenziato come la detenzione in carcere di soggetti prosciolti per vizio totale di mente configuri una violazione dei principi costituzionali. La persona, infatti, è stata riconosciuta non punibile per difetto della capacità di intendere e di volere, e tuttavia continua a subire una restrizione della libertà personale concepita per soggetti condannati o comunque ritenuti pericolosi.
Sotto il profilo convenzionale, la Corte europea dei diritti dell’uomo ha condannato l’Italia nel caso Preuschoff c. Italia del 2022, riconoscendo un risarcimento di 35.000 euro per detenzione illegittima. La CEDU ha applicato gli artt. 3 e 5 della Convenzione, stigmatizzando:
- la violazione del diritto alla libertà personale;
- il trattamento inumano e degradante derivante dalla permanenza prolungata in carcere;
- l’assenza di adeguate alternative terapeutiche.
I rimedi esperibili
Ricorso al Tribunale di Sorveglianza
Il primo strumento a disposizione è il ricorso al Tribunale di sorveglianza ai sensi dell’art. 312 c.p.p. per l’applicazione provvisoria della misura di sicurezza. Il pubblico ministero può richiedere l’applicazione provvisoria della REMS, ma il problema resta la carenza di posti disponibili.
Il difensore può:
- chiedere la revoca della residua custodia cautelare;
- sollecitare misure alternative, come il ricovero in una struttura psichiatrica;
- documentare l’aggravamento delle condizioni di salute psichica causato dalla detenzione.
Ricorso alla Corte europea dei diritti dell’uomo
Quando i rimedi interni si rivelano inefficaci, resta aperta la via di Strasburgo. Il ricorso alla CEDU può fondarsi su:
- art. 3 CEDU: divieto di trattamenti inumani e degradanti;
- art. 5 CEDU: diritto alla libertà e alla sicurezza, con particolare riguardo all’illegalità della detenzione.
Il caso Preuschoff dimostra che la Corte di Strasburgo è disponibile a riconoscere la violazione sistematica dei diritti fondamentali.
Conclusione pratica
La detenzione in carcere dei soggetti prosciolti per incapacità di intendere e di volere, in attesa di un posto in REMS, rappresenta una violazione grave e sistematica dei diritti fondamentali. Il difensore deve tempestivamente:
- verificare l’eventuale illegittimità della permanenza in carcere;
- documentare le condizioni di salute e l’eventuale aggravamento causato dalla detenzione;
- attivare tutti i rimedi giurisdizionali disponibili, dal Tribunale di sorveglianza alla CEDU;
- sollecitare l’applicazione di misure terapeutiche alternative.
La Costituzione e la Convenzione europea impongono che il prosciolto per vizio di mente sia curato, non semplicemente custodito. Ogni giorno di detenzione illegittima costituisce un giorno di violazione dei diritti, da documentare e contestare.
Riferimenti normativi: art. 88 c.p., artt. 300 e 312 c.p.p.; Corte cost. sent. n. 22/2022; CEDU, Preuschoff c. Italia, 2022; DAP, dati 2021.