Introduzione
Il D.Lgs. 117/2026 segna una svolta di rilievo nella disciplina fiscale dei proventi derivanti da attività illecite. Con decorrenza dal 1° gennaio 2027, pur essendo in vigore dal 4 luglio 2026, il legislatore ha profondamente rinnovato l’impianto normativo del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, recependo direttamente nel TUIR principi che in precedenza risultavano frammentati nella legislazione speciale.
Questo intervento incide in modo significativo sull’attività professionale quotidiana dell’avvocato penalista, del commercialista e, più in generale, di ogni operatore del settore. Comprenderne la portata non è più un’opzione, ma una necessità operativa.
Le novità dell’art. 6 del D.Lgs. 117/2026
Il nuovo art. 6 del TUIR recepisce e sistematizza organicamente i principi già contenuti nell’art. 14, comma 4, della L. 537/1993. La norma stabilisce ora con maggiore chiarezza che:
- i proventi illeciti (civili, penali o amministrativi) rientrano nella nozione di reddito;
- il relativo regime fiscale segue le regole ordinarie di tassazione, salvo specifiche deroghe;
- i costi connessi ad attività delittuose non sono mai deducibili, in conformità ai principi di ordine pubblico economico.
Si tratta di una codificazione che riduce i margini di incertezza interpretativa presenti da oltre trent’anni nella prassi.
Proventi illeciti e rapporti con la confisca penale
Un profilo centrale riguarda il rapporto tra tassazione e sequestro o confisca penale. La giurisprudenza della Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, ha da tempo chiarito che:
«Il provento illecito, ancorché sottoposto a confisca, non perde la sua natura reddituale ai fini fiscali, salvo che la confisca abbia ad oggetto l’intero reddito».
Il nuovo art. 6 precisa ora che:
- in caso di confisca per equivalente (art. 322-bis c.p.), il provento mantiene la propria qualificazione fiscale;
- l’obbligo dichiarativo permane anche in pendenza di procedimenti penali;
- l’eventuale successiva restituzione del bene non genera minusvalenze deducibili.
L’obbligo di segnalazione dell’autorità inquirente
Il legislatore ha rafforzato il meccanismo di coordinamento tra autorità giudiziaria e Agenzia delle Entrate. L’art. 331 c.p.p. impone oggi agli organi di polizia giudiziaria e al pubblico ministero l’obbligo di segnalare:
- i proventi di reato individuati nel corso delle indagini;
- le situazioni che potrebbero integrare violazioni tributarie connesse.
Questo flusso informativo consente all’Amministrazione finanziaria di avviare autonomi accertamenti, indipendentemente dall’esito del procedimento penale.
Profili penali e rapporto con il D.Lgs. 74/2000
La riforma incide direttamente sui reati tributari. Il D.Lgs. 74/2000 punisce:
- l’omessa dichiarazione di proventi illeciti (art. 5);
- l’indebita compensazione con crediti inesistenti (art. 10-quater);
- l’occultamento di documenti contabili (art. 10).
Come evidenziato dalla Guardia di Finanza nei più recenti rapporti operativi, le frodi fiscali nel settore dei bonus edilizi rappresentano un paradigma delle condotte che la nuova disciplina intende contrastare con maggiore efficacia.
Le ricadute penalistiche per il professionista
Il professionista che:
- assiste un cliente nell’occultamento di proventi illeciti;
- redige dichiarazioni fiscali con elementi passivi fittizi;
- trasmette dati falsi all’Agenzia delle Entrate;
può rispondere penalmente ai sensi del D.Lgs. 74/2000 e, nei casi più gravi, degli artt. 110 e 319-bis c.p. per il concorso in corruzione.
La giurisprudenza ha più volte precisato che la responsabilità dell’intermediario non esclude quella del contribuente, configurandosi un concorso di responsabilità che aggrava la posizione di entrambi.
Conclusione pratica
Le novità introdotte dal D.Lgs. 117/2026 impongono al professionista una rinnovata attenzione nella gestione della clientela. In particolare, occorre:
- verificare sempre la provenienza dei fondi oggetto di operazioni straordinarie;
- documentare adeguatamente le operazioni di natura atipica;
- rispettare gli obblighi di segnalazione previsti dalla normativa antiriciclaggio;
- adottare protocolli di compliance che includano la verifica dell’eventuale sussistenza di procedimenti penali a carico del cliente.
Il principio cardine resta quello della non neutralità fiscale dell’illecito: chiunque percepisca proventi da attività illecita, ancorché non ancora condannato, è tenuto a dichiararli al fisco.
Avv. P. Bottacini — Continua a seguirci per aggiornamenti sulla riforma fiscale e sulle sue implicazioni penalistiche.