Introduzione
Il D.Lgs. 231/2001 ha introdotto nel nostro ordinamento la responsabilità amministrativa degli enti per i reati commessi nell'interesse o a vantaggio degli stessi. Al centro di questo sistema si colloca il modello organizzativo, strumento cardine per escludere o attenuare la responsabilità dell'ente. La prassi giurisprudenziale degli ultimi anni, tuttavia, ha evidenziato significative criticità nella valutazione della sua idoneità, rendendo necessario un chiarimento dei parametri di riferimento.
I requisiti strutturali del modello (artt. 6 e 7 D.Lgs. 231/2001)
Ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 231/2001, il modello organizzativo deve rispondere a specifiche esigenze:
- Mappatura delle aree a rischio di possibile commissione dei reati presupposto
- Protocolli decisionali idonei a garantire che le attività si svolgano nel rispetto dei principi di legalità
- Sistema disciplinare efficace e proporzionato
- Organismo di vigilanza (ODV) dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo
La dottrina ha da tempo evidenziato come l'adozione di modelli tecnicamente impeccabili non esoneri l'ente da responsabilità se tali modelli non sono stati effettivamente recepiti dai destinatari (Casaroli, Giunta, Guerrini, Melchionda, La tutela penale della sicurezza del lavoro, p. 163). Occorre quindi distinguere tra adozione formale ed efficace attuazione, essendo quest'ultima condizione essenziale per l'operatività del modello.
Il giudizio di idoneità in concreto
Il giudizio di idoneità rappresenta il cuore del sistema. La giurisprudenza ha chiarito che tale valutazione non può essere meramente astratta, ma deve tener conto delle specifiche caratteristiche dell'ente, della dimensione aziendale, del settore di attività e dei rischi effettivamente presenti.
La Cass. Sez. VI, n. 23401/2022 (c.d. sentenza Impregilo) ha affermato alcuni principi di rilievo:
- Il modello deve essere concreto e specifico, e non generico o meramente riproduttivo di disposizioni normative
- L'elusione fraudolenta deve essere provata in modo rigoroso, dimostrando che il reato è stato possibile per carenze organizzative
- L'ODV deve aver effettivamente vigilato e non essere rimasto inerte di fronte a segnali di allarme
Più di recente, la Cass. Sez. IV, n. 30039/2025 ha ribadito un principio fondamentale: non è legittimo censurare il modello organizzativo come "generico" in assenza di una specifica dimostrazione delle carenze che ne comprometterebbero l'idoneità preventiva. Tale orientamento costituisce un correttivo importante rispetto a un certo rigore applicativo che aveva caratterizzato le prime interpretazioni del decreto.
L'elusione fraudolenta e il management override
Il fenomeno del management override rappresenta una delle forme più insidiose di elusione fraudolenta. Con tale espressione si indica la condotta con cui i vertici aziendali utilizzano la propria posizione per aggirare i presidi organizzativi.
Il Trib. Milano, n. 1070/2024 ha affrontato questa problematica, evidenziando come:
- L'elusione fraudolenta richieda una prova sostanziale, non meramente indiziaria
- Il mero coinvolgimento di soggetti apicali non equivalga automaticamente a elusione
- È necessario dimostrare che i presidi organizzativi esistenti siano stati specificamente aggirati
La Cass. n. 31665/2024 ha inoltre chiarito i criteri di accertamento della colpa organizzativa, affermando che:
- La colpa dell'ente deve essere valutata alla luce delle carenze strutturali dell'organizzazione
- Il modello deve essere stato aggiornato in relazione ai rischi emergenti
- L'inerzia dell'ODV può configurare una responsabilità a titolo di colpa organizzativa
Le ricadute nel settore della sicurezza sul lavoro
Nel settore antinfortunistico, l'interazione tra D.Lgs. 231/2001 e D.Lgs. 81/2008 presenta profili di particolare complessità. L'art. 25-septies del decreto 231 estende la responsabilità degli enti ai reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi commessi con violazione delle norme in materia di sicurezza.
L'art. 30 del D.Lgs. 81/2008 disciplina i contenuti specifici che il modello deve possedere nel settore della sicurezza, introducendo il concetto di presunzione di conformità per i sistemi di gestione certificati. Tale presunzione può essere superata solo dimostrando che il modello, pur formalmente conforme, presenti carenze sostanziali nella prevenzione dei rischi.
Prospettive de iure condendo
Il Position Paper Assonime del gennaio 2026, nell'ambito del tavolo di riforma presieduto dal Sottosegretario Fidelbo, ha avanzato proposte di modifica dell'art. 6 D.Lgs. 231/2001, suggerendo:
- Meccanismi di certificazione o asseverazione volti ad attribuire un crisma di idoneità al modello
- Criteri più oggettivi per la valutazione dell'idoneità
- Il rafforzamento del ruolo dell'ODV con maggiori garanzie di indipendenza
Tali proposte mirano a superare l'incertezza dei parametri di riferimento che, come evidenziato dalla dottrina, ha generato un effetto distorsivo sul sistema, scoraggiando gli enti dall'organizzarsi per la legalità (Casaroli et al., op. cit., p. 222).
Conclusione pratica
Dalla ricognizione della giurisprudenza più recente emergono alcune indicazioni operative fondamentali per gli enti:
- Il modello deve essere specifico e calibrato sulle attività effettivamente svolte
- L'attuazione deve essere documentata e verificabile nel tempo
- L'ODV deve svolgere un'attività di vigilanza attiva e documentata
- Gli aggiornamenti devono essere tempestivi in relazione ai mutamenti organizzativi e normativi
- Nel settore della sicurezza, la certificazione dei sistemi di gestione può costituire un valido presidio, ma non esime dalla prova dell'effettiva implementazione
La tendenza giurisprudenziale recente, pur confermando la centralità del modello organizzativo, sembra orientarsi verso una valutazione più equilibrata e concreta, capace di tener conto delle reali possibilità organizzative dell'ente senza trasformare l'onere probatorio in un requisito impossibile da soddisfare.