Introduzione

La sicurezza sul lavoro è uno dei settori in cui il diritto penale italiano esprime con maggiore intensità la propria funzione di tutela, attraverso la configurazione di specifiche posizioni di garanzia. Il D.lgs. 81/2008, Testo Unico sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, ha sistematizzato un quadro normativo che individua tre soggetti fondamentali: il datore di lavoro, il dirigente e il preposto. La giurisprudenza della Corte di Cassazione ha chiarito che il criterio decisivo è quello di effettività: la posizione di garanzia deriva dall’esercizio concreto dei poteri, non dalla mera qualifica formale.

Il principio di effettività (art. 299 D.lgs. 81/2008)

L’art. 299 del D.lgs. 81/2008 costituisce una pietra angolare del sistema prevenzionistico italiano. La disposizione equipara infatti l’esercizio di fatto dei poteri giuridicamente riferiti alla qualifica di datore di lavoro, dirigente o preposto all’acquisto della corrispondente posizione di garanzia penalmente rilevante.

Come evidenziato dalla dottrina (Casaroli, Giunta, Guerrini, Melchionda, La tutela penale della sicurezza del lavoro, p. 18), il legislatore ha rafforzato il principio di effettività dell’incarico connesso alla singola qualifica. Non rileva, dunque, il solo titolo formale, ma la capacità concreta di incidere sulla fonte di pericolo e di adottare misure preventive.

Le tre figure del garante

Il datore di lavoro

Il datore di lavoro è definito dall’art. 2, comma 1, lett. b), del D.lgs. 81/2008 come "il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l’assetto dell’organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell’organizzazione stessa o dell’unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa".

La giurisprudenza ha costantemente affermato che tale figura è il destinatario primario dell’obbligo di sicurezza, con responsabilità che si estende alla predisposizione, all’organizzazione e alla verifica del sistema di prevenzione aziendale.

Il dirigente

Il dirigente si colloca a un livello intermedio di responsabilità. È il soggetto che, a un determinato livello, dirige l’attività produttiva, un suo settore o una sua articolazione. Come chiarito dalla Cassazione penale (Sez. IV, 19 marzo 2015, n. 16402), il dirigente "è tenuto ad accertare la corretta esecuzione" delle misure di sicurezza e "a far cessare manomissioni o scorrette modalità d’uso da parte dei dipendenti".

Il preposto

Il preposto è la figura più vicina al lavoratore. L’art. 2, comma 1, lett. e), del D.lgs. 81/2008 lo definisce come colui che, "in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende all’attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa".

La Cassazione sul principio di effettività

La Corte di Cassazione ha chiarito, con orientamento ormai consolidato, che il preposto risponde degli infortuni occorsi ai lavoratori "purché sia titolare dei poteri necessari per impedire l’evento lesivo in concreto verificatosi" (Sez. 4, n. 12251 del 19/06/2014, De Vecchi).

Questo significa che:

  • la mera designazione formale non è sufficiente;
  • occorre verificare l’effettività delle competenze e dei requisiti;
  • il preposto deve possedere conoscenze, competenze e abilità concrete per svolgere il ruolo;
  • la formazione non può ridursi a un mero adempimento burocratico.

La delega di funzioni e la pluralità di garanti

La compresenza di più figure di garanzia non costituisce una novità del Testo Unico. Già la legislazione degli anni Cinquanta prevedeva la tripartizione tra datore di lavoro, dirigente e preposto. Il D.lgs. 81/2008 ha confermato tale impostazione, introducendo però una più marcata valorizzazione del modello sostanzialistico.

In caso di delega validamente conferita, il delegato subentra nella posizione di garanzia del delegante. Tuttavia, la giurisprudenza ha precisato che ciascun garante è "per intero destinatario dell’obbligo di tutela impostogli dalla legge fin quando si esaurisce il rapporto che ha legittimato la costituzione della singola posizione di garanzia" (Cass. Pen., Sez. IV, 18 giugno 2015, n. 29798).

Conclusioni pratiche

Dall’analisi del quadro normativo e giurisprudenziale emergono indicazioni operative fondamentali:

  • verificare sempre l’effettività dei poteri esercitati, oltre la qualifica formale;
  • formalizzare correttamente le deleghe di funzioni, con effettivo trasferimento di poteri, risorse e responsabilità;
  • selezionare i preposti non solo in base al titolo, ma alle competenze tecniche effettive;
  • documentare le attività di verifica e controllo sull’adempimento degli obblighi di sicurezza;
  • formare continuativamente i soggetti titolari di posizione di garanzia.

La sicurezza sul lavoro richiede un approccio che superi il formalismo per valorizzare la sostanza dei poteri esercitati. Solo così è possibile garantire una prevenzione efficace e, al tempo stesso, tutelare i soggetti titolari di posizioni di garanzia da responsabilità derivanti da situazioni sulle quali non avevano reale possibilità di incidere.