Introduzione: il principio di effettività nella sicurezza sul lavoro
Nel diritto penale della sicurezza sul lavoro, la distinzione tra posizione di garanzia formale e posizione di garanzia di fatto assume un rilievo decisivo. Il principio di effettività, codificato dall’art. 299 del D.Lgs. 81/2008, stabilisce infatti che le posizioni di garanzia gravano non solo sui soggetti formalmente investiti dei ruoli di datore di lavoro, dirigente o preposto, ma anche su coloro che esercitano in concreto i poteri giuridici tipici di tali ruoli.
Questo principio ha trovato una significativa conferma nella recente Cass. pen., Sez. IV, n. 39520/2025 del 9 dicembre 2025, che ha affrontato il caso di una caduta mortale dal lucernaio di un capannone industriale.
La posizione di garanzia di fatto dopo l’art. 299 D.Lgs. 81/2008
L’art. 299 del Testo Unico sulla sicurezza rappresenta una svolta normativa decisiva. Come osservato dalla dottrina (Casaroli, Giunta, Guerrini, Melchionda), il legislatore ha rafforzato il principio di sostanzialità che attraversa l’intero decreto, valorizzando l’effettività dell’incarico rispetto alla sola titolarità formale.
La norma equipara, sul piano giuridico:
- l’esercizio di fatto dei poteri riferiti alla qualifica di datore di lavoro
- all’assunzione della corrispondente posizione di garanzia penalmente rilevante
Ciò significa che un amministratore privo di deleghe operative effettive non può essere automaticamente considerato garante; al contrario, un soggetto che, pur senza alcuna carica formale, eserciti di fatto poteri decisionali in materia di sicurezza assume comunque la relativa posizione di garanzia.
La responsabilità penale per omessa predisposizione dei DPI
L’omessa fornitura dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) integra un’ipotesi di responsabilità penale omissiva. In base all’art. 17 del D.Lgs. 81/2008, il datore di lavoro deve mettere a disposizione DPI idonei e verificarne l’effettivo utilizzo.
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che:
- ciascun titolare di posizione di garanzia è destinatario dell’obbligo di tutela nella sua interezza
- l’omessa adozione di una cautela antinfortunistica è addebitabile a tutti i garanti
- il garante non deve soltanto predisporre le misure, ma anche verificarne la corretta attuazione e impedire che modalità d’uso scorrette persistano (Cass. pen., Sez. IV, 19 marzo 2015, n. 16402)
Il caso della Cass. pen. n. 39520/2025: la caduta dal lucernaio
La vicenda esaminata dalla Corte riguardava il decesso di un lavoratore precipitato da un lucernaio durante attività di manutenzione. L’amministratore della società titolare dell’appalto sosteneva di essere privo di deleghe operative.
La Cassazione ha affermato che:
- la titolarità formale della qualifica di amministratore non esonera dalla responsabilità penale
- occorre verificare chi esercitasse in concreto i poteri decisionali in materia di sicurezza
- in assenza di deleghe formali, bisogna accertare se il soggetto abbia comunque contribuito alle scelte operative
In particolare, il dirigente risponde a titolo di colpa in eligendo quando abbia scelto o mantenuto in servizio un preposto tecnicamente non idoneo a svolgere la funzione di supervisione.
Conclusioni pratiche per datori di lavoro e consulenti
Alla luce di questo orientamento giurisprudenziale, è essenziale:
- formalizzare le deleghe in materia di sicurezza con atti scritti e puntuali
- verificare l’effettivo esercizio dei poteri da parte dei delegati
- documentare tutte le decisioni relative a DPI e sicurezza
- accertare che i preposti siano realmente competenti e ricevano una formazione adeguata
La responsabilità penale per omissione non ammette giustificazioni meramente formali: chi decide di fatto sulla sicurezza, anche senza un titolo ufficiale, è garante a tutti gli effetti.
Avv. P. Bottacini - Esperto in diritto penale del lavoro